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Sono state diramate, nei giorni scorsi, le prime versioni dei testi relativi ai regolamenti PAC che saranno oggetto - nei prossimi mesi - del processo di adozione formale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

Evidenziamo che non si tratta ancora dei testi definitivi, la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è attesa entro al fine di quest’anno, motivo per cui alcune limature sono ancora possibili. Ciononostante, ciò che emerge dalla loro lettura è la conferma dei diversi punti che compongono l’accordo politico raggiunto dalle tre Istituzioni europee a fine giugno scorso.

Più precisamente, con riferimento ai diversi ambiti di interesse, segnaliamo le seguenti novità.

Autorizzazioni per gli impianti viticoli:

  • La durata del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è estesa al 2045; sono previsti un riesame del funzionamento del sistema nel 2028 ed uno nel 2040;
  • Le autorizzazioni per il reimpianto, nei casi in cui l’estirpo e il reimpianto avvengano sulla stessa parcella, hanno una validità di sei anni (per memoria, secondo la disciplina vigente l’autorizzazione per il reimpianto deve essere utilizzata entro 3 anni dalla data di concessione);
  • La validità delle autorizzazioni per il nuovo impianto e le autorizzazioni per il reimpianto in scadenza nel 2020 e nel 2021 è prorogata al 31 dicembre 2022. I produttori che informano l’Autorità competente entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione a rinunciare all’autorizzazione non sono soggetti alle penalità previste dalla Legge. Inoltre, per quei produttori che hanno, entro il 28 febbraio 2021, rinunciato alle autorizzazioni la cui validità era stata estesa al 31 dicembre 2021, hanno la possibilità, entro il 28 febbraio 2022, di ritirare la loro rinuncia procedendo all’impianto del vigneto entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
  • È previsto un meccanismo alternativo per il calcolo della superficie da destinare annualmente a nuovi impianti (il c.d. 1%). Accanto al sistema vigente (per memoria, l’1% della superficie vitata determinata il 31 luglio dell’anno precedente), gli Stati potranno optare per l’1% della somma della superficie vitata misurata il 31 dicembre 2015 e della superficie corrispondente ai diritti in portafoglio al 1° gennaio 2016;
  • A partire dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri avranno a disposizione una superficie da destinare a nuovi impianti equivalente agli ettari corrispondenti agli ex diritti di impianto in portafoglio validi al 31 dicembre 2022 e non ancora convertiti in autorizzazioni. In altre parole, si tratta di un meccanismo che consente di “salvare” il potenziale produttivo non utilizzato. Gli Stati membri possono distribuire le richiamate superfici entro il 31 dicembre 2025 in aggiunta ai nuovi impianti corrispondenti all’1% annuale;
  • Sono previsti nuovi criteri di priorità che gli Stati membri possono scegliere per l’assegnazione dei nuovi impianti nei casi in cui le domande di autorizzazione per nuovi impianti sia superiore alla superficie resa disponibile quell’anno.

Piano nazionale di sostegno:

  • La nuova PAC si caratterizza per una nuova architettura istituzionale: ciascun Stato membro dovrà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni, che conterrà le misure del primo (OCM) e del secondo pilastro (PSR) coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati; il Piano dovrà quindi essere sottoposto - per approvazione – alla Commissione europea. In questa nuova cornice istituzionale, il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserisce nel Piano strategico nazionale;
  • Sul fronte finanziario, le risorse UE per il settore ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo (13 mln di euro circa in meno rispetto alle precedenti programmazioni finanziarie), seguita da Francia e Spagna;
  • Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficienza energetica;
  • Sono confermate le misure della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV), degli Investimenti e della Promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi;
  • Con riferimento agli investimenti, è prevista la possibilità di finanziare interventi nelle aziende agricole e non solo in cantina. Gli investimenti relativi alla fase agricola devono, tuttavia, riguardare interventi diversi da quelli finanziabili con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;
  • Con riferimento alle attività promozionali nei paesi terzi, è previsto, fra gli obiettivi della misura, anche quello del consolidamento dei mercati, accanto a quello della diversificazione: le attività volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate ad una durata massima di 3 anni (5+3) e riguardare solo i vini a DOP e a IGP;
  • Sempre sulla promozione, oltre gli studi di fattibilità, è possibile finanziare la preparazione di fascicoli tecnici sul vino per superare ostacoli di natura tecnica per l’accesso ai mercati;
  • Sono previste nuove misure attivabili a scelta degli Stati membri, tra cui azioni di consulenza aziendale per migliorare le condizioni e la sicurezza del lavoro nonché due misure a favore delle Organizzazioni Interprofessionali (OI) per azioni di promozione dell’enoturismo e per migliorare la conoscenza del mercato;
  • Sulla transizione post 2023, con riferimento alla promozione, le azioni realizzate entro il 15 ottobre 2023 potranno essere pagate nel 2024 con uno slittamento del pagamento del saldo e non delle attività. Con riferimento, invece, alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e gli investimenti, per poter essere pagate dopo il 15 ottobre 2023 le attività debbono essere realizzate per almeno il 30% entro il 15 ottobre 2023 poi si potranno terminare entro il 15 ottobre 2015 e pagare entro il 15 ottobre 2026.

Vini a denominazione d’origine protetta e a indicazione geografica protetta (DOP e IGP):

  • Viene modificata la definizione di denominazione di origine protetta e di indicazione geografica protetta per tenere conto dei “nomi tradizionali”;
  • È prevista la possibilità di produrre un vino a DOP (quindi, oltre ai vini a DOP, anche i vini a DOCG e a DOC) da varietà di uva da vino c.d. ibride ovvero ottenute da un incrocio tra varietà che appartengono alla specie della Vitis viniferae altre specie del genere Vitis;
  • Il perimetro della tutela delle DOP e delle IGP è esteso ai casi in cui i richiamati prodotti sono impiegati come ingredienti di prodotti trasformati, ai casi di vendite a distanza per il tramite del c.d. commercio elettronico e ai casi di introduzione del prodotto entro il territorio doganale dell’Unione, anche se non immesso in libera pratica.

Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati:

  • Sono introdotti i vini dealcolati e i vini parzialmente dealcolati;
  • I vini dealcolati e i vini parzialmente dealcolati possono essere prodotti a partire dai prodotti vitivinicoli che appartengono alle seguenti categorie: 1 Vino, 4 Vino spumante, 5 Vino spumante di qualità, 6 Vino spumante di qualità del tipo aromatico, 8 Vino frizzantee 9 Vino frizzante gassificato. Sono quindi esclusi i vini liquorosi, i vini spumanti gassificati, i vini ottenuti da uve appassitee i vini di uve stramature;
  • I vini dealcolati sono caratterizzati da un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol., mentre i vini parzialmente dealcolati hanno un titolo alcolometrico effettivo compreso tra 0,5 % vol. e la gradazione minima prevista per legge per la categoria del prodotto vitivinicolo sottoposto al processo di dealcolazione, totale o parziale;
  • I vini dealcolati e i vini parzialmente dealcolati devono riportare nella designazione il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” a seconda dei casi, per garantire una corretta informazione al consumatore;
  • I vini dealcolati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta, al contrario dei vini parzialmente dealcolati. Qualora un vino parzialmente dealcolato sia prodotto a partire da un vino a DOP o a IGP, per poter mantenere la relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il relativo disciplinare di produzione deve prevederne la corrispondente tipologia, la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche, oltre alle pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolazione parziale. In altre parole, per poter produrre e commercializzare un vino a DOP o a IGP parzialmente dealcolato è necessario, prima, modificare il relativo disciplinare di produzione;
  • I vini dealcolati ed i vini parzialmente dealcolati con un titolo alcolometrico inferiore a 10% vol. devono riportare l’indicazione del termine minimo di conservazione di cui all’art. 9, par. 1, lettera f), del reg. UE n. 1169/2011;
  • È introdotta la NC ex 2202 99 19 per i vini dealcolati;
  • Al momento, i processi di dealcolazione ammessi sono: evaporazione parziale sottovuoto, distillazione e tecniche a membrana.

Etichettatura nutrizionale e lista degli ingredienti:

  • Cade la deroga prevista dall’art. 13, par. 4 del reg. UE n. 1169/2011 che esentava i vini dall’obbligo di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti, al pari delle altre bevande alcoliche con più di 1,2% vol.;
  • Di conseguenza, è introdotto l’obbligo di riportare nell’etichettatura e presentazione dei vini la dichiarazione nutrizionale ed la lista degli ingredienti;
  • In deroga, la dichiarazione nutrizionale in etichetta può essere limitata al solo valore energetico che può essere espresso ricorrendo al simbolo (E). In questo caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve essere riportata con strumenti digitali (l’e-label);
  • In deroga, la lista degli ingredienti può essere riportata – anch’essa – con strumenti digitali (l’e-label);
  • In caso di ricorso all’e-label, le informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti non devono essere fornite insieme a informazioni commerciali o di marketing, così come è vietata qualsiasi attività di tracciamento dei dati.

Definizioni, pratiche enologiche e restrizioni:

  • È rivista la disciplina relativa ai processi di acidificazione e disacidificazione. Più precisamente, le richiamate pratiche enologiche sono ammesse in tutte le zone viticole dell’Unione, sono rivisti i limiti relativi all’acido tartarico e viene meno l’obbligo che imponeva di ricorrere alle richiamate pratiche nell’azienda di vinificazione;
  • È modificata la definizione di vino liquoroso. Più precisamente, in deroga, per taluni vini a DOP e a IGP destinati all’invecchiamento, da individuare con un provvedimento della Commissione, i limiti riferiti alla gradazione minima e massima possono subire delle variazioni, a condizione che i vini al momento dell’avvio del processo di invecchiamento rispettino la definizione di vino liquoroso e presentino un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 14% vol. 

Gestione dell’offerta:

  • Gli Stati membri possono riconoscere Organizzazioni Interprofessionali (OI) a livello nazionale, regionale o a livello di “area economica”. La richiamata “area economica”, nel caso di vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, può corrispondere alla zona geografica di produzione disciplinata dal pertinente disciplinare di produzione;
  • Gli Stati membri, su richiesta di un’OI riconosciuta, possono consetire deroghe ai termini di pagamento previsti dalla disciplina sulle pratiche sleali per le compravendite di vino sfuso, a determinate condizioni.

Prodotti vitivinicoli aromatizzati:

  • Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati destinati ad essere esportati verso un Paese terzo è ammesso l’uso di denominazioni di vendita non previste dalla disciplina UE, se richieste dal Paese di destinazione. In questo caso, le richiamate denominazioni di vendita accompagnano quelle previste dal reg. UE n. 251/2014 e possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell’Unione;
  • Cade la deroga prevista dall’art. 13, par. 4 del reg. UE n. 1169/2011 che esentava i prodotti vitivinicoli aromatizzati, al pari delle altre bevande alcoliche con più di 1,2% vol., dall’obbligo di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti. È introdotto, quindi, l’obbligo di riportare nell’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati la dichiarazione nutrizionale ed la lista degli ingredienti. In deroga, la dichiarazione nutrizionale in etichetta può essere limitata al solo valore energetico che può essere espresso ricorrendo al simbolo (E). In questo caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve essere riportata con strumenti digitali (l’e-label). In deroga, la lista degli ingredienti può essere riportata – anch’essa – con strumenti digitali (l’e-label). In caso di ricorso all’e-label, le informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti non devono essere fornite insieme a informazioni commerciali o di marketing, così come è vietata qualsiasi attività di tracciamento dei dati;
  • È introdotta la possibilità di ricorrere per l’aromatizzazione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato una bevanda spiritosa purché sia impiegata in una quantità massima non superiore all’1% del volume complessivo del prodotto finito;
  • È modificata la definizione di Vermouth. Più precisamente, l’aggiunta di alcol diventa una facoltà a disposizione del produttore.

 

 

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