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Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 19 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto 18 febbraio 2021 recante disposizioni per l’attuazione del reg. CE n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. CE n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018.

Il richiamato decreto introduce talune disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

In particolare:

  • Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate solo dagli operatori iscritti nella categoria “Importatori” dell’elenco nazionale degli operatori biologici (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12367); 
  • Successivamente all’immissione in libera pratica, i prodotti biologici importati possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario. Si ricorda che per “primo destinatario” si intende ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria “Importatori” o “Preparatori” del richiamato elenco nazionale;
  • Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo – per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema TRACES. Si segnala che i richiamati soggetti possono trasmettere la richiesta di validazione delle utenze TRACES all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., mentre le procedure operative per l’acquisizione delle credenziali di accesso al sistema TRACES sono reperibili sul portale dedicato della Commissione europea (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/trade_it) nonché presso il portale SINAB (http://www.sinab.it/);
  • Gli importatori devono trasmettere al Mipaaf e all’Agenzia delle Dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale; eventuali modifiche alle predette comunicazioni devono essere trasmesse entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Si ricorda che le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB sono reperibili presso il portale dedicato del Mipaaf (http://www.sinab.it/home-filiera?home=importazioni);
  • I controlli sulla merce importata sono svolti dagli organismi di controllo con una frequenza stabilita in base ad una valutazione del rischio secondo i criteri indicati nell’allegato I del decreto.

Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè da domenica 4 aprile 2021: è la sorpresa della Pasqua di quest’anno.

Si allega copia del decreto.

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