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Nuovo regolamento UE sul settore vitivinicolo: le principali novità
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Il regolamento (UE) 2026/471, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014, (UE) 2021/2115 e (UE) 2024/1143 e introduce aggiornamenti sulle norme di mercato, sul sostegno al comparto vitivinicolo e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché sull’etichettatura delle bevande spiritose, è entrato in vigore il 18 marzo 2026.
Il provvedimento interviene innanzitutto sull’equilibrio tra produzione e domanda, offrendo agli Stati membri la possibilità di sostenere misure come l’estirpazione delle superfici vitate in eccesso, con l’obiettivo di prevenire squilibri di mercato e favorire un adeguamento più rapido alle nuove dinamiche. In questo quadro, viene superata la scadenza del regime dei diritti di impianto, sostituita da un meccanismo di revisione decennale.
Un secondo pilastro riguarda il rafforzamento della resilienza climatica: il regolamento consente infatti di incrementare il sostegno europeo agli investimenti legati alla mitigazione e all’adattamento, fino all’80% dei costi ammissibili, accelerando il percorso verso modelli produttivi più sostenibili.
Sul fronte normativo, viene introdotta una semplificazione delle regole di etichettatura, con l’obiettivo di armonizzare il quadro a livello europeo, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare gli scambi tra Stati membri. Parallelamente, si punta a rendere più immediato l’accesso alle informazioni per i consumatori, anche attraverso strumenti digitali e soluzioni visive come i pittogrammi.
Il regolamento guarda inoltre allo sviluppo delle aree rurali, prevedendo un sostegno mirato per iniziative legate al turismo del vino, considerate un fattore di crescita economica e valorizzazione territoriale.
Tra le novità figurano anche nuove definizioni per i prodotti a ridotto o nullo contenuto alcolico: la dicitura ‘senza alcol’ sarà riservata ai prodotti con meno dello 0,5%, mentre ‘0,0%’ identificherà quelli sotto lo 0,05%. Per i prodotti con gradazione ridotta – superiore allo 0,5% ma inferiore di almeno il 30% rispetto allo standard – viene introdotta la denominazione ‘a ridotto contenuto alcolico’, in sostituzione della precedente proposta ‘alcol light’.
Per quanto riguarda i mercati internazionali, viene introdotta una maggiore flessibilità: i prodotti destinati all’export saranno esentati dall’obbligo di indicare ingredienti e dichiarazioni nutrizionali previste per il mercato interno, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici.
Infine, il testo rafforza le misure di contrasto alle fitopatie, come la flavescenza dorata, attraverso un ampliamento del sostegno ad attività di monitoraggio, diagnostica, formazione e ricerca. Allo stesso tempo, apre a nuove opportunità di innovazione, chiarendo la possibilità di utilizzare il vino rosato come base per ulteriori prodotti vitivinicoli aromatizzati regionali, ampliando così il potenziale di sviluppo del settore.
Photo Credit: Freepik
Fonte: Unione Europea
