Il MEF ha pubblicato (al seguente link) alcuni chiarimenti in merito all'articolo 56 del Decreto Legge 18/2020 (CuraItalia) rispondendo ad alcune alle questioni sollevate da Confindustria.In particolare, il MEF, tra le altre cose, specifica che:
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione