Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 agosto 2026 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 448/2026, c.d. decreto Omnibus, recante disposizioni integrative e correttive in materia fiscale. Tra le misure introdotte, si segnalano alcune modifiche al Testo Unico delle Accise con riflessi sulla disciplina del SOAC.
In particolare, l’articolo 32 amplia da 5 a 45 giorni il termine entro il quale il Soggetto Obbligato Accreditato deve fornire documenti o informazioni ai fini del mantenimento dell’accreditamento e del relativo punteggio.
Viene inoltre esteso il periodo di validità dell’esonero cauzionale già posseduto dal titolare di deposito fiscale. Per i soggetti che non presentano istanza di accreditamento, la validità dell’esonero passa da 60 a 120 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante le disposizioni attuative del SOAC. Per coloro che presentano istanza di accreditamento entro 120 giorni dalla medesima data, anziché entro i precedenti 60 giorni, l’esonero permane fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dell’istruttoria.
L’articolo 31 amplia, infine, le finalità per le quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche. Oltre alle verifiche in materia di accise, tali dati potranno essere utilizzati per le attività di analisi, vigilanza, controllo e revisione dell’accertamento in materia doganale, per i controlli sugli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali e per il controllo delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché per la verifica del corretto adempimento degli obblighi relativi alla costituzione e all’utilizzo del plafond IVA.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Photo credit: Magnific
