Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Segnaliamo la pubblicazione sul portale del Mipaaf dell’ormai consueto Vademecum vendemmiale per la campagna vitivinicola 2022/2023.

Si richiamano, in particolare, alcune novità introdotte di recente che troveranno applicazione per la prima volta nel corso della corrente vendemmia.

Più precisamente, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022-2023 si applicano le misure per la riduzione strutturale delle rese delle unità vitate la cui uva è destinata alla produzione di vini generici. Per memoria, l’articolo 224, comma 3, del c.d. DL Rilancio (DL n. 34/2020), convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha ridotto da 50 ton a 30 ton la resa massima delle unità vitate da cui si raccolgono uve destinate a produrre vini generici, lasciando la facoltà di definire aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva ad ettaro fino a 40 ton. Le richiamate aree sono state definite, rispettivamente, con decreto ministeriale n. 676539 del 23 dicembre 2021 (nostra nota prot. n. 5/2022), successivamente integrato dai decreti direttoriali n. 192848 del 02 maggio del 2022 (nostra nota prot. n. 92/2022), n. 201939 del 5 maggio del 2022 (nostra nota prot. n. 103/2022) e n. 212030 dell’11 maggio 2022 (nostra nota prot. n. 124/2022).

Dal 7 dicembre 2021, sono entrate in vigore le modifiche del reg. UE n. 1308/2013 introdotte nel quadro della riforma PAC e, pertanto, contenute nel reg. UE n. 2021/2117 (a tal proposito, si veda la nostra nota prot. n. 403/2021).

Più precisamente, le citate modifiche hanno ricodificato le norme per l’acidificazione e la disacidificazione dei prodotti vitivinicoli, oltre ad introdurre la disciplina sulla dealcolizzazione ovvero l’utilizzo singolo o combinato delle pratiche di parziale evaporazione sotto vuoto, delle tecniche a membrana o della distillazione per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) (vino) e punti da 4) a 9) (vino spumantevino spumante di qualitàvino spumante di qualità del tipo aromaticovino spumante gassificatovino frizzantevino frizzante gassificato) per ottenere i c.d. vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati.

In relazione alle citate novità, l’ICQRF ha fornito alcune indicazioni applicative.

Sull’acidificazione, è consentito effettuare le operazioni di acidificazione sia sui prodotti a monte del vino sia sul vino da questi ottenuto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla regolamentazione europea, osservando, in generale, il principio che una pratica enologica autorizzata è “... impiegata solamente per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti ...” e, in particolare, il limite complessivo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l (ossia 53,3 milliequivalenti per litro).

Nel rispetto del principio e del limite sopra richiamati, restano fermi:

  • la possibilità di acidificare prodotti a monte del vino appartenenti a categorie diverse, non rilevando che il prodotto a monte del vino da cui si parte sia già stato acidificato, purché esso appartenga ad una diversa categoria rispetto a quella da sottoporre all’analoga operazione; ad esempio, è possibile acidificare, purché in una volta sola (art. 11 del reg. UE n. 2019/934), il mosto parzialmente fermentato ottenuto dalla trasformazione di un mosto di uve già sottoposto ad acidificazione;
  • la possibilità di acidificare il vino, anche in più soluzioni;
  • il vincolo ad effettuare l’acidificazione nella stessa zona viticola in cui sono state raccolte le uve.

Non è più previsto l’obbligo di effettuare l’acidificazione dei vini solo nell'azienda di vinificazione.

Rimane, tuttavia, nella responsabilità degli operatori che acquistano e cedono prodotti vitivinicoli, fornire ai propri clienti ed acquisire dai propri fornitori il dato quantitativo aggiornato delle acidificazioni effettuate sulla partita in questione, tenendo conto, tramite le opportune annotazioni a registro, delle eventuali acidificazioni operate nel proprio stabilimento.

A tal proposito:

  • per quanto riguarda la compilazione del registro telematico, per ogni partita acidificata, comprese quelle acquistate, è possibile annotare nel campo “codice partita” dell’operazione prescelta (CASD, ACID ...) il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata, ad esempio, con la menzione “acidificazione” seguita dal dato quantitativo espresso in g/l di acido tartarico o in milliequivalenti per litro. Il sistema, com’è noto, genera in automatico giacenze diverse in base al predetto dato quantitativo, anche a parità di categoria e tipologia di prodotto vitivinicolo acidificato. In caso di assemblaggio di partite differenti per il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata, è possibile annotare nel campo “codice partita” del prodotto ottenuto la media ponderata;
  • per quanto riguarda la compilazione dei documenti di accompagnamento, fermo restando l’inserimento del codice “2” nella casella 17.2.1a (che segnala che il prodotto è stato acidificato), nel caso della compilazione dell’MVV-E, quanto riportato nel campo “codice partita” del registro telematico figurerà in automatico nella casella 17p (designazione); nel caso degli altri documenti utilizzabili la menzione atta ad evidenziare il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata potrà essere riportata ugualmente nella casella 17p di seguito alla designazione del prodotto o, in alternativa, nella casella 17.2d “Altre informazioni”.

Sulla dealcolizzazione, l’ICQRF ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • non è consentita la dealcolizzazione nel caso di prodotti che abbiano subìto un arricchimento (dealcolizzazione e arricchimento sono mutualmente incompatibili);
  • non è ammesso il taglio/miscelazione tra un “vino” e un “vino parzialmente dealcolizzato” o un “vino dealcolizzato”, se si vuole denominare il prodotto che ne risulta come “vino” o “vino parzialmente dealcolizzato”; viceversa è ammesso il taglio se non si intenda utilizzare le denominazioni riservate ai prodotti vitivinicoli;
  • le indicazioni della varietà e dell’annata sono consentite anche nel caso dei prodotti dealcolizzati;
  • non sono ammesse denominazioni alternative/integrative (ad esempio “vino senza alcol” ... ecc.).

Infine, a parere dell’Ispettorato, la normativa nazionale risulta incompatibile con l’utilizzo delle citate tecnologie previste dalle norme dell’UE, segnatamente per quanto previsto agli artt. 13, 14 e 15 della Legge n. 238/2016 e salve le norme fiscali, in relazione alle problematiche connesse con l’estrazione dal vino, la successiva detenzione in cantina e la definitiva destinazione di acqua, alcol o loro miscele.

Dall’8 febbraio 2022 sono entrate in vigore, inoltre, le modifiche del reg. UE n. 2019/934 contenute nel reg. UE n. 2022/68 in materia di pratiche e sostanze enologiche autorizzate. In considerazione delle numerose modifiche introdotte dalla Commissione europea, l’Ispettorato, nel suggerire un’attenta lettura del contenuto della nuova disciplina (si veda a tal fine la nostra nota prot. n. 12/2022), ha ribadito che:

  • non è più previsto l’obbligo di presentare apposite dichiarazioni per l’effettuazione delle operazioni di dolcificazione;
  • non è previsto l’obbligo di presentare apposite dichiarazioni per effettuare le operazioni di acidificazione e disacidificazione.

In coincidenza di tali operazioni resta comunque fatto salvo l’obbligo di annotarne l’avvenuta effettuazione sul registro telematico.

Infine, si segnala che il richiamato vademecum contiene un allegato (Allegato 2) in cui è ripreso il quadro sinottico riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli con inizio sul territorio nazionale che possono essere redatti ed utilizzati dal 1° gennaio 2021.

 

 

Pubblicato regolamento su indicazioni geografiche

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