Segnaliamo la pubblicazione sul portale del Mipaaf dell’ormai consueto Vademecum vendemmiale per la campagna vitivinicola 2022/2023.
Si richiamano, in particolare, alcune novità introdotte di recente che troveranno applicazione per la prima volta nel corso della corrente vendemmia.
Più precisamente, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022-2023 si applicano le misure per la riduzione strutturale delle rese delle unità vitate la cui uva è destinata alla produzione di vini generici. Per memoria, l’articolo 224, comma 3, del c.d. DL Rilancio (DL n. 34/2020), convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha ridotto da 50 ton a 30 ton la resa massima delle unità vitate da cui si raccolgono uve destinate a produrre vini generici, lasciando la facoltà di definire aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva ad ettaro fino a 40 ton. Le richiamate aree sono state definite, rispettivamente, con decreto ministeriale n. 676539 del 23 dicembre 2021 (nostra nota prot. n. 5/2022), successivamente integrato dai decreti direttoriali n. 192848 del 02 maggio del 2022 (nostra nota prot. n. 92/2022), n. 201939 del 5 maggio del 2022 (nostra nota prot. n. 103/2022) e n. 212030 dell’11 maggio 2022 (nostra nota prot. n. 124/2022).
Dal 7 dicembre 2021, sono entrate in vigore le modifiche del reg. UE n. 1308/2013 introdotte nel quadro della riforma PAC e, pertanto, contenute nel reg. UE n. 2021/2117 (a tal proposito, si veda la nostra nota prot. n. 403/2021).
Più precisamente, le citate modifiche hanno ricodificato le norme per l’acidificazione e la disacidificazione dei prodotti vitivinicoli, oltre ad introdurre la disciplina sulla dealcolizzazione ovvero l’utilizzo singolo o combinato delle pratiche di parziale evaporazione sotto vuoto, delle tecniche a membrana o della distillazione per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) (vino) e punti da 4) a 9) (vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato) per ottenere i c.d. vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati.
In relazione alle citate novità, l’ICQRF ha fornito alcune indicazioni applicative.
Sull’acidificazione, è consentito effettuare le operazioni di acidificazione sia sui prodotti a monte del vino sia sul vino da questi ottenuto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla regolamentazione europea, osservando, in generale, il principio che una pratica enologica autorizzata è “... impiegata solamente per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti ...” e, in particolare, il limite complessivo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l (ossia 53,3 milliequivalenti per litro).
Nel rispetto del principio e del limite sopra richiamati, restano fermi:
Non è più previsto l’obbligo di effettuare l’acidificazione dei vini solo nell'azienda di vinificazione.
Rimane, tuttavia, nella responsabilità degli operatori che acquistano e cedono prodotti vitivinicoli, fornire ai propri clienti ed acquisire dai propri fornitori il dato quantitativo aggiornato delle acidificazioni effettuate sulla partita in questione, tenendo conto, tramite le opportune annotazioni a registro, delle eventuali acidificazioni operate nel proprio stabilimento.
A tal proposito:
Sulla dealcolizzazione, l’ICQRF ha fornito i seguenti chiarimenti:
Infine, a parere dell’Ispettorato, la normativa nazionale risulta incompatibile con l’utilizzo delle citate tecnologie previste dalle norme dell’UE, segnatamente per quanto previsto agli artt. 13, 14 e 15 della Legge n. 238/2016 e salve le norme fiscali, in relazione alle problematiche connesse con l’estrazione dal vino, la successiva detenzione in cantina e la definitiva destinazione di acqua, alcol o loro miscele.
Dall’8 febbraio 2022 sono entrate in vigore, inoltre, le modifiche del reg. UE n. 2019/934 contenute nel reg. UE n. 2022/68 in materia di pratiche e sostanze enologiche autorizzate. In considerazione delle numerose modifiche introdotte dalla Commissione europea, l’Ispettorato, nel suggerire un’attenta lettura del contenuto della nuova disciplina (si veda a tal fine la nostra nota prot. n. 12/2022), ha ribadito che:
In coincidenza di tali operazioni resta comunque fatto salvo l’obbligo di annotarne l’avvenuta effettuazione sul registro telematico.
Infine, si segnala che il richiamato vademecum contiene un allegato (Allegato 2) in cui è ripreso il quadro sinottico riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei trasporti di prodotti vitivinicoli con inizio sul territorio nazionale che possono essere redatti ed utilizzati dal 1° gennaio 2021.
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