Con il provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha definito, di concerto con il Mipaaf, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari volte a migliorare le potenzialità di vendita a distanza tramite il commercio elettronico.
In estrema sintesi, l’Agenzia ha definito le modalità attuative della misura che era stata introdotta con la Legge di bilancio 2021.
Per memoria, infatti, l’art. 1, comma 131, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute - e comunque non superiore a 50.000 euro - per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dai richiamati beneficiari, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.
Con il richiamato provvedimento, AdE ha chiarito che la misura si applica alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché alle piccole e medie imprese (PMI) che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE.
In altre parole, la misura riguarda potenzialmente tutti i settori di interesse della Federazione.
Poiché il credito d’imposta è riconosciuto alle reti di imprese agricole e agroalimentari, AdE ha chiarito che per rete di imprese si intende la “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, e la “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica.
L’intensità d’aiuto varia in base alla tipologia di Azienda, in particolare:
Le reti di impresa, per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute: la comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.
Scarica il provvedimento.
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