Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2021 recante disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione (c.d. DM procedura).

Più precisamente, si tratta del decreto che fissa le regole di procedura per l’approvazione, la modifica e l’eventuale cancellazione dei disciplinari di produzione dei vini a DOCG, DOC e IGT, nonché per il riconoscimento nazionale delle menzioni tradizionali.

Il richiamato decreto, da annoverare fra i provvedimenti attuativi del c.d. TU della vite e del vino, ha tenuto conto delle novità in materia di approvazione e modifica delle DOP e IGP introdotte recentemente dalla disciplina UE con il regolamento delegato UE n. 2019/33 e con il regolamento di esecuzione UE n. 2019/34, fra cui principalmente la distinzione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie; è entrato in vigore il 9 aprile 2022, sostituendo e abrogando il previgente DM 7 novembre 2012.

Nel merito, il decreto ha introdotto, rispetto alla precedente disciplina, le seguenti novità:

con riferimento alla procedura da seguire per la prima approvazione del disciplinare di produzione, la domanda di protezione della DO o IG viene presentata, contestualmente, al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, quando in precedenza la trasmissione agli uffici ministeriali avveniva per il tramite di quelli regionali.Inoltre, viene precisato che il richiedente deve provare di aver assunto la delibera in sede di assemblea ordinaria, quando la disciplina previgente non specificava se si dovesse trattare di assemblea ordinaria o straordinaria;
si innalzano i requisiti di rappresentatività previsti in caso di riconoscimento di una DOCG a partire da una zona espressamente delimitata o sottozona nell’ambito della DOC di provenienza. Più precisamente, la domanda deve essere avvallata dal 66% dei viticoltori - e non più dal 51% - che rappresentano il 66% - e non più il 51% - della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per la relativa denominazione. Inoltre, un ulteriore elemento di novità è costituito dal fatto chela stessa sottozona della DOC di provenienza per cui si chiede il passaggio a DOCG deve essere stata negliultimi cinque anni certificata ed imbottigliata dal 51% degli operatori autorizzati, i quali devono rappresentare almeno il 66% della produzione totale certificata ed imbottigliata;
parimenti, sono innalzati i requisiti richiesti in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento. Più precisamente, al requisito già richiesto dalla previgente disciplina del 66% della superficie totaledei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva, si affiancail 51della produzioneimbottigliata nell’ultimo biennio;
nei casi in cui la rappresentatività è verificata ricorrendo al verbale dell’assemblea ordinaria del Consorzio di tutela interessato, non è più ammesso ricorrere a firme di operatori estranei alla base sociale consortile, se non nei casi di modifica di un disciplinare di produzione;
sono precisati alcuni degli elementi che la domanda di protezione deve contenere;
viene chiarita e rivista la tempistica della procedura;
viene introdotta la possibilità per il Ministero di dar seguito alla pratica in caso di inadempienza da parte della struttura regionale;
viene dettagliata la procedura di opposizione nazionale, ivi inclusa la conferenza dei servizi nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal richiedente non siano sufficienti a superare i motivi di opposizione sollevati dall’opponente;
con riferimento alla procedura da seguire per l’approvazione di una modifica del disciplinare di produzione, sono rivisti i casi per i quali è richiesta la riunione di pubblico accertamento rispetto a quanto in precedenza previsto per le c.d. modifiche non minori;
sono innalzati i requisiti di rappresentatività per presentare una modifica ordinaria. Più precisamente, nei casi di modifica di un disciplinare di produzione di un vino a DOC, la soglia di rappresentatività passa dal 30% al 35% dei soggetti che conducono vigneti dichiaratiallo schedario viticolo, così come sale dal 30% al 35%la quota della superficie totale dichiarata alloschedario viticolo;
in coerenza con le novità introdotte dalla pertinente disciplina UE, l’istituto della c.d. etichettatura transitoria è mantenuto solo nei casi di protezione di una nuova DO o IG, a condizione che il relativo decreto entri in vigore prima dell’avvio della campagna vendemmiale (nel decreto è ancora indicato il 1° di agosto, ma tale termine è da intendersi anticipato al 15 di luglio). Tuttavia, è bene evidenziare che si tratta comunque di un’etichettatura transitoria rivista perché èvietato utilizzarei simboli dell’Unione europea che indicano la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta e le espressioni dell’Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» o «IGP», nonché le menzioni tradizionali nazionali «Denominazione di origine controllata e garantita», «Denominazione di origine controllata», «Indicazione geografica tipica» e le relative sigle;
il Ministero può farsi parte attiva nella cancellazione di una DO o IG inutilizzata;
sono confermate e meglio disciplinate le attività del Comitato nazionale vini DOP e IGP. Più precisamente, viene confermata la possibilità per il Ministero di avvalersi del Comitato in fase di istruttoria delle domande di protezione e di modifica delle DO e IG. In particolare, il Ministero si avvale del parere del Comitato nella fase di valutazione delledomande di registrazione di nuove DOP o IGP; delle domande di modifica dell’Unione; delle domande di riconoscimento di nuove menzioni tradizionali e delle domande di modifiche ordinarie, qualora le stesse comportino un impatto significativo sull’assetto produttivo e sulla reputazione delle relative denominazioni, anche in relazione al contesto vitivinicolo di qualità macro regionale o nazionale. La determinazione di tale impatto è stabilita dal Ministero, sentito il Presidente del ComitatoInoltre, il Comitato, anche su richiesta del Ministero, espleta funzioni di studio e approfondimento in ordine a specifici aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP, con particolare riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed internazionale.

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