Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

È stato adottato il decreto n. 93849 del 28 febbraio 2022 recantedisposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Si tratta del decreto di istituzione del nuovo schedario viticolo, in attuazione dell’articolo 8 della Legge n. 238/2016 (c.d. TU della vite e del vino).

Con il richiamato decreto il Ministero ha stabilito il passaggio dal vigente schedario viticolo, di cui al DM 16 dicembre 2010basato sul dato catastaleal nuovo schedario grafico basato sul nuovo sistema nazionale di identificazione delle parcelle agricole. Infatti, con il c.d. DL Semplificazioni, convertito in Legge e il successivo DM n. 99707 del 1° marzo 2021, è stato istituito, nell’ambito del SIAN, il nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato su sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.In buona sostanza, le parcelle agricole, ivi inclusi i vigneti, sono identificate graficamente  compresa la loro consistenza  e non più attraverso il dato catastale: il fascicolo aziendale e gli strumenti geo-spaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la superficie vitata, le sue caratteristiche (a titolo d’esempio la varietà, il sesto di impianto) e il titolo di possesso.

Il passaggio al nuovo schedario viticolodecorre, come previsto dall’art. 4 del decreto, dalla campagna 2023-2024.

Come indicato all’art. 3 del decreto, lo schedario dovrà contenere:

a) l’identificazione del conduttore;
b) l’elenco e l’ubicazione delle parcelle viticole, ad esclusione di quelle contenenti soltanto superfici abbandonate. Segnaliamo cheil decreto fa riferimento alla “parcella viticola, altrimenti denominata “particella viticola”, definita come “parcella agricola, […], coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze” e non più all’unità vitata che il DM 16 dicembre 2010 definiva come una “superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda […]”. Parimenti, vengono meno le definizioni di “appezzamento viticolo”, “parcella viticola aziendale”, “Unità vitata estesa”, mentre è introdotta una definizione di “superficie vitata” che risulta essere delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari” in luogo di “misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d’impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti” come invece previsto dal DM 16 dicembre 2010;
c) per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneitàproduttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell’Azienda, comele forme di allevamento, sesti di coltivazione e la densità di impianto, gli anni e mesi di impianto, la presenza di irrigazione, la varietà di uva (è consentita la presenza di vitigni complementari,purché gli stessi non superino il 15% del totale, con l’obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitignocomplementare), le attitudini/idoneità a produrre vini DOCG, DOC, IGT.

Nel quadro del passaggio dal vecchio al nuovo schedario, le superfici vitate che dovessero risultare irregolari a seguito dell’allineamento, se impiantate prima dell’entrata in vigore del c.d. TU della vite e del vino (per memoria, nel gennaio 2017), sono iscritte nello schedario, pur nei limiti di quanto previsto dall’art. 69, comma 6, della richiamata Legge. Per memoria, infatti, la citata disposizione ha previsto che qualora si accerti una discordanza inferiore al 5del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni e le superfici, se già impiantate, possono essere iscritte nello schedario viticolo; per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10%.

Parimenti, qualora in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario si dovesse accertare una riduzione delle superfici vitate effettive rispetto al potenziale produttivo aziendale autorizzatola differenza potrà essere oggettodi richiesta di autorizzazione al reimpianto o di nuovo impianto, secondo modalità che il Ministero definirà con apposito provvedimento.

Si evidenzia che la presenza delle parcelle viticole nello schedario costituisce il presupposto per il produttore per poter procedere alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale (estirpo, autorizzazioni all’impianto e reimpianto), per accedere alle misure strutturali e di mercato (ristrutturazione e riconversione vigneti, vendemmia verde) e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazioni annuali di vendemmia, di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO e IG.

Il decreto, inoltre, prevede che le Regioni debbano individuare gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le  unità geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d’impianto, anno d’iscrizione, anno d’entrata in produzione, numero di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione, le Regioni possono stabilire l’anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l’età massima produttiva e le rese degli ultimi anni, tenendo conto che l’entrata in produzione del vigneto, con riferimento ai reimpianti anticipati, non può essere inferiore ad anni tre. Le Regioni stabiliscono, altresì, le modalità ed i tempi per l’eventuale idoneità provvisoria per la rivendicazione delle DO e IG, nonché le modalità per la relativa verifica.

Le modifiche allo schedario proposte dalle Amministrazioni coinvolte (Regioni, Ministero, AGEA, Organismi pagatori) a seguito di verifiche e controlli e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti e sanzioni, sono a questo notificate entro il 15 luglio di ogni anno con effetto per la successiva campagna; analogamente, i dati relativi alle idoneità dei vigneti presenti nello schedario e validati dalle Regioni, non possono essere oggetto di modifica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave.

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