La Commissione europea, con regolamento di esecuzione Ue n. 2021/2023, ha approvato una modifica dell’Unione al disciplinare di produzione dei vini a Doc Soave.
Più precisamente, la modifica riguarda l’introduzione del c.d. obbligo di imbottigliamento in loco che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla richiamata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Si segnala che l’articolo 5 del disciplinare di produzione, così come modificato, prevede che, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.
Per memoria, il riferimento normativo nazionale è l’art. 35, comma 3, lettera c), della Legge n. 238/2016 il quale fissa i requisiti per potere ottenere una deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata ovvero presentare un’apposita istanza al Ministero delle politiche agricole allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica in questione.
Scarica l'approvazione di modifica in Gazzetta Ue.
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