Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Segnaliamo la pubblicazione della circolare n. 131 dell’8 settembre 2021 con cui Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative in materia di esonero contributivo per i periodi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Per memoria, gli articoli 16 e 16-bis del c.d. DL Ristori, -bis, -ter e –quater, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 hanno introdotto – per i periodi di novembre 2020 e dicembre 2020 - l’esonero contributivo in favore di talune Aziende che svolgono le attività identificate da taluni codici: citiamo, per i settori di intesse della Federazione, i codici Ateco 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Successivamente, l’esonero è stato esteso al mese di gennaio 2021 dall’art. 19, comma 1, lettera a), del c.d. DL Sostegni  anch’esso convertito, con modificazioni, in Legge.

In particolare, il richiamato art. 19 ha previsto che l’esonero, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (come nel caso dell’esonero per il periodo gennaio 2020 – giugno 2020), possa essere riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.

In estrema sintesi, il riferimento alla sezione 3.12 consente ai contribuenti (i dati di lavoro) di accedere all’aiuto con massimali di spesa (la somma che ogni singola impresa può ricevere ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato) più ampi: 10 mln di euro per impresa anziché i limiti previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo ovvero 225 mila euro per impresa, nel caso di un’impresa agricola, o 1,8 mln di euro, nel caso di un’impresa diversa da un’impresa agricola.

Tuttavia, evidenziamo che qualora un’Azienda dovesse decidere di accedere alla misura dell’esonero ai sensi della richiamata sezione 3.12 per usufruire dei citati maggiori massimali di spesa deve anche dimostrare di aver subito un calo di fatturato durante il periodo ammissibile (1° marzo 2020 - 31 dicembre 2021) di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019: la Commissione europea ha chiarito che il periodo di riferimento è “un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021”. Pertanto, per gli aiuti concessi tanto nel 2020 quanto nel 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato deve essere sempre con le corrispondenti mensilità dell’anno 2019.

Per accedere all’esonero i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’INPS nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con un prossimo messaggio dell’Inps. L’istanza dovrà – in ogni caso - essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto messaggio.

Nella domanda, il datore di lavoro dovrà specificare se intende richiedere l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del richiamato Quadro temporaneo indicando l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione tramite PEC dell’importo autorizzato: nel caso di risorse insufficienti, l’INPS procederà a ridurre gli importi dei singoli aiuti aziendali in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. Nel caso, entro trenta giornidalla predetta comunicazione, i beneficiari dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.

Poiché con messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021, l’INPS aveva differito le scadenze dei versamenti per tutti i contribuenti che possono potenzialmente accedere al richiamato esonero, INPS ha precisato che, in attesa della definizione degli esiti della domanda, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non rileva il mancato versamento dei predetti importi.

Per memoria, l’esonero è subordinato, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Seguiranno aggiornamenti non appena INPS metterà a disposizione il modulo per presentazione la domanda di esonero.

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