Con nota n. 53080 del 27 luglio 2021, AGEA Coordinamento ha diramato le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2020/2021.
Per memoria, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, sono obbligati a dichiarare ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio; i quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario. È possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.
Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea da domenica 1° agosto p.v. e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 settembre p.v.
Si ricorda che la rettifica delle dichiarazioni è consentita esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.
La dichiarazione può essere presentata ad Agea con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo oppure utilizzando direttamente i dati presenti nel registro dematerializzato di cantina per le aziende che hanno effettuato la chiusura telematica del registro stesso secondo la modalità on line o web-service.
Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune). Nella dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio, pertanto, prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola tramite l’apposita funzione disponibile nel registro. Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate ricorrendo al ravvedimento operoso o nei casi di diffida da parte dell’Organismo di controllo.
Si riportano di seguito alcune precisazioni:
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