Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 71, con cui è stato convertito in Legge, con modificazioni, il c.d. DL Sicurezza alimentare (DL n. 42/2021).

In particolare, evidenziamo che con la richiamata Legge di conversione il Parlamento ha inteso rimettere mano all’istituto della diffida amministrativa, istituita dal DL 24 giugno 2014 poi convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 e recentemente modificato dal c.d. DL Semplificazioni.

Per memoria, l’articolo 18 del Decreto legislativo n. 27/2021 aveva abrogato una serie di disposizioni, fra cui alcune inerenti la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande. Per evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e vendita di alimenti e bevande restassero privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con il conseguente pregiudizio della salute dei consumatori, il Governo era tempestivamente intervenuto con il richiamato DL n. 42/2021 per ripristinare parte delle disposizioni abrogate prima che l’abrogazione acquisisse efficacia: l’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021 era infatti prevista per il 26 marzo 2021.

Con la richiamata Legge di conversione, il Parlamento ha convalidato quanto ripristinato dal Governo con il decreto legge in materia di disciplina sanzionatoria.

Con riferimento, invece, all’istituto della diffida amministrativa, l’art. 1 ter del DL 42/2021 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 71 ha novellato il comma 3 dell’art. 1 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge, che risulta così essere:

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.

In buona sostanza, viene esteso il campo di applicazione della diffida anche alle violazioni in materia di sicurezza alimentare per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, mentre viene reintrodotto il vincolo – già previsto nel DL 91/2014 e successivamente rimosso con il c.d. DL Semplificazioni – che consente all’Organo di controllo incaricato di applicare la diffida solo in caso di primo accertamento della violazione. In altre parole, viene meno la possibilità di applicare la diffida nei casi di violazione reiterata. Inoltre, il termine entro cui l’operatore economico deve adempiere alle prescrizioni contenute nel provvedimento di diffida passano da novanta giorni a trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida, così come viene meno la possibilità di eliminare le violazioni sanabili anche tramite comunicazione al consumatore. Infine, non sarà più possibile applicare la diffida ai prodotti già posti in commercio.

Le richiamate modifiche hanno efficacia dal giorno 23 maggio 2021.

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