Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Segnaliamo la pubblicazione della circolare Inps n. 57/2021 relativa all’esonero contributivo per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020.

Più precisamente, si tratta della circolare attesa per poter presentare l’istanza e richiedere l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

In principio l’art. 222, comma 2, del c.d. DL Rilancio, convertito in Legge, aveva introdotto il richiamato esonero in favore delle imprese che operano in talune filiere agricole, fra cui quelle vitivinicole identificate con il solo codice ATECO 01.21.00 Coltivazione di uva. Ne seguirono le disposizioni attuative contenute nel decreto 15 settembre 2020 (nostra nota prot. n. 315 del 21 ottobre 2020), integrate dai messaggi INPS n. 3341 del 15 settembre (nostra nota prot. n. 295 del 14 novembre 2020) e 4353 del 19 novembre 2020 (nostra nota n. 361 del 23 novembre 2020).

Successivamente, l’art. 58 quater del c.d. DL Agosto ha esteso l’esonero anche a quelle Aziende associate ai codici ATECO 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali, assicurando la copertura finanziaria dell’operazione con le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione della misura della c.d. riduzione volontaria delle rese; le disposizioni attuative sono state adottate con il decreto 10 dicembre 2021 (nostra nota n. 25 del 20 gennaio 2021).

Con riferimento alle Imprese che possono accedere al richiamato ristoro, l’Ente ha chiarito che accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici ATECO indicati nell’allegato 1 al DM 15 settembre 2020 e dai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58 quater del DL n. 104/2020. Per i settori di interesse della Federazione, citiamo i codici 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Per accedere al beneficio le Aziende devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della richiamata circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it

Segnaliamo che, in caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Poiché il richiamato esonero è concesso ai sensi e nei limiti del c.d. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e del successivo c.d. Temporary Framework, le Aziende devono rispettare i massimali indicati dalla Commissione europea che ammontano a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Di conseguenza, le Aziende che, in attesa della pubblicazione dei richiamati decreti attuativi e della richiamata circolare, hanno sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020, devono provvedere ai versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell’ambito del c.d. Quadro temporaneo.

Parimenti, in caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal c.d. Quadro temporaneo, le Aziende dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, con riferimento alla copertura finanziaria della misura, l’INPS ha chiarito che nel caso del superamento delle risorse complessivamente stanziate, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni + 51,8 milioni), l’Ente provvederà a rideterminare l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo – eventualmente - il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.

Scarica copia della circolare.

Scarica l'allegato1 Codici Ateco

Scarica l'allegato2 Variazione al piano dei conti

 

 

 

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