Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto 23 luglio 2020 inerente la costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta e a indicazione geografica protetta, in attuazione dell’art. 78 commi 2 - duodecies , 2 - terdecies e 2 - quaterdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. DL Cura Italia).

Si ricorda che il campo di applicazione del provvedimento comprende tutti i prodotti agricoli e alimentari a DOP e a IGP: fra i prodotti di interesse della Federazione ricordiamo che sono inclusi i prodotti vitivinicoli, le bevande a base vino, le bevande spiritose e gli aceti balsamici.

I prodotti interessati possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o immagazzinamento.

I prodotti costituiti in pegno possono essere oggetto di patto di rotatività; il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno (ad esempio, prodotto in corso di invecchiamento), senza necessità di ulteriori stipulazioni.

Per i prodotti vitivinicoli, il debitore procede all’annotazione nel Registro telematico, indicando le informazioni elencate nell’allegato 2 del decreto e comunica al creditore tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione; il creditore può chiedere in sede contrattuale la visibilità dei registri. Qualora i prodotti individuati appartengano a tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini oggetti di pegno ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato, nel registro, nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione e tale spostamento deve essere comunicato all’Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell’operazione.

Per gli altri prodotti occorre fare riferimento ad un registro vidimato annualmente, costituito da singoli fogli, in cui devono essere riportate le indicazioni riportate nel fac simile di cui all’allegato 1 del decreto. Questo registro deve essere firmato dal creditore.

Infine, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul Registro telematico o sul registro di cui all’allegato 1 del decreto.

In allegato il decreto.

 

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