Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’8 aprile 2020 serie generale n. 93 il decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 recante caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi.

Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Si ricorda che le principali novità riguardano:

  • una riduzione del costo dei contrassegni;
  • una flessibilità nelle disponibilità aziendali dei contrassegni;
  • una tempistica massima di consegna dei contrassegni;
  • una sperimentazione di nuove modalità di controllo e tracciabilità dei vini.

Sulla prima novità, il decreto ha previsto all’art. 9 un elenco dei prezzi unitari dei contrassegni, con una riduzione rispetto ai valori attuali.

La seconda novità riguarda, invece, il sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici. Se la distribuzione delle fascette rimane in capo agli Organismi di controllo o ai Consorzi (quando delegati), con la nuova disciplina – art. 6, commi 3 e 4, del decreto - l’imbottigliatore potrà ritirare un numero di fascette corrispondente al quantitativo di vino certificato effettivamente detenuto oppure un numero di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire a D.O. effettivamente detenuto. In questo secondo caso, l’organismo di controllo dovrà verificare, nel corso di visite ispettive e anche attraverso il registro telematico di cui al DM n. 293 del 20 marzo 2015, la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico ed i quantitativi di fascette utilizzate e/o ancora in giacenza, segnalando all’Ufficio territoriale dell’ICQRF competente eventuali differenze. Inoltre, si segnala che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto, le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del codice ICQRF, per i vini imbottigliati in Italia, e dagli imbottigliatori esteri, per i vini imbottigliati all’estero. Rimane, invece, vietato per gli imbottigliatori vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale le fascette a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini a D.O. (art. 8, comma 6, del decreto).

Sulla terza novità, il decreto introduce all’art. 5, comma 6, l’obbligo per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – cui è demandata la stampa dei contrassegni ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto – di consegnare i contrassegni ordinati entro 90 giorni dall’emissione dell’ordine.

Per terminare la disamina delle novità, si segnala l’art. 10 del decreto che introduce le disposizioni applicative del sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a DOC e a IGT. Più precisamente, l’articolo definisce le caratteristiche e la gestione del sistema, senza però elencare le specifiche tecniche, che vengono rimandate ad un prossimo documento tecnico, posticipando di fatto l’entrata in vigore del nuovo sistema previsto dall’art. 48, comma 8, della Legge, ma aprendo nel contempo alla sperimentazione di nuove modalità di controllo e tracciabilità dei vini.

Tra le conferme, si segnala che per il confezionamento di vini a DOCG e a DOC nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati, l’apposizione del contrassegno fiscale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, assolve all’obbligo dell’uso della fascetta (art.2, comma 5 del decreto). Inoltre, viene confermato lo scarto massimo dell’1,5% tra la quantità di fascette ritirate e la quantità di confezioni realizzate, così come l’obbligo da parte dell’imbottigliatore di comunicare in via telematica all’Ufficio territoriale dell’ICQRF e all’organismo di controllo uno scarto eventualmente superiore all’1,5% entro 24 ore dall’accertamento del fatto, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, nonché la serie e la numerazione. La nuova disciplina conferma altresì le prescrizioni in caso di furto delle fascette, indicando che la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall’accertamento del fatto, sporgere denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia all’Ufficio territoriale dell’ICQRF e all’organismo di controllo, così come l’obbligo di consegna delle relative fascette al competente organismo di controllo o consorzio delegato in caso di deterioramento delle fascette, vendita allo stato sfuso o declassamento di vino a D.O.

Le fascette già realizzate in conformità alla disciplina previgente detenute dal Poligrafico, dagli Organismi di controllo o dai Consorzi delegati possono essere distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle medesime, così come previsto dall’art. 11 del decreto.

 

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