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Sul sito del Ministero è stato pubblicato il decreto n. 268921 del 10 giugno 2021 recante disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

Si tratta del decreto relativo all’attivazione per l’annualità 2021 dello stoccaggio privato dei vini di qualità.

Rispetto alla misura attivata nel 2020, due sono le principali novità per il 2021:

  • I vini imbottigliati sono compresi tra i vini ammissibili, come richiesto a più riprese dalla Federazione;
  • È prevista la possibilità di rinunciare, entro un determinato periodo di tempo, all’aiuto; tuttavia, l’accettazione dell’aiuto impegna il richiedente e sono previste penalità in caso di mancato rispetto dell’impegno assunto.

Riepilogando, ai sensi del decreto:

  • È prevista una copertura finanziaria di 10 milioni di euro. A tal proposito, si segnala che, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, il Ministro Patuanelli ha annunciato lo stanziamento di risorse aggiuntive: al momento non è stato chiarito l’importo né le tempistiche e le modalità dell’ulteriore intervento;
  • I beneficiari della misura sono i produttori definiti come ogni persona fisica o giuridica o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto, nella piena disponibilità, il vino a denominazione di origine e/o indicazione geografica;
  • La misura è destinata ai vini sfusi e ai vini imbottigliati certificati come Docg/Doc; ai vini sfusi e ai vini imbottigliati atti a divenire Docg/Doc; ai vini sfusi e ai vini imbottigliati Igt ed ai vini sfusi e ai vini imbottigliati atti a divenire Igt. Per vini atti a divenire Docg/Doc/Igt si intendono quei vini che hanno concluso il periodo di invecchiamento/affinamento previsto dal relativo disciplinare di produzione;
  • I vini da destinare a stoccaggio devono essere detenuti (o fatti detenere per proprio conto) dal produttore; risultare a Docg/Doc/Igt o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero (ovvero al 15 giugno 2021), nonché risultare tali alla medesima data (15 giugno 2021) dal Registro telematico;
  • Il quantitativo di vini che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri;
  • L’importo dell’aiuto è determinato in 0,06 euro/hl/giorno per i vini a Docg e a Doc; mentre per i vini Igt è previsto un importo di 0,04 euro/hl/giorno;
  • Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

Da un punto di vista procedurale, il decreto prevede che:

  • Con una circolare Agea venga stabilita la data di presentazione della domanda di aiuto, da presentare in via telematica sul Sian entro cinque giorni consecutivi dall’apertura del sistema. Nella domanda di aiuto il produttore deve indicare, oltre alle proprie generalità, lo stabilimento in cui si trova il vino da avviare a stoccaggio e le quantità da avviare a stoccaggio per ogni tipologia di prodotto individuato (Docg, Doc, Igt o atto a divenire tale);
  • Agea pubblichi sul proprio sito istituzionale l’elenco delle domande ammesse e il relativo contributo sulla base delle risorse disponibili; in caso di richieste d’aiuto superiori alle risorse stanziate Agea provvederà ad una riduzione proporzionale delle quantità da avviare a stoccaggio;
  • Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del predetto elenco, i produttori presenti nell’elenco che non intendono accettare l’eventuale riduzione del contributo hanno la possibilità di rinunciare all’aiuto richiesto. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti equivale ad accettazione;
  • L’accettazione impegna il produttore; il mancato rispetto dell’impegno comporta l’applicazione di penalità che consistono nel non accesso ai contributi delle misure del Pns vitivinicolo per un periodo fissato in due anni dall’accertamento del mancato impegno;
  • Agea pubblichi l’elenco definitivo delle domande ammissibili ed il relativo contributo sul proprio sito istituzionale;
  • Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco definitivo, il produttore debba perfezionare la domanda di aiuto trasmettendo ad Agea l’indicazione dei vasi vinari e/o l’ubicazione delle bottiglie in cui i vari quantitativi dei vini sono detenuti oltre che alle altre informazioni necessarie per identificare il prodotto oggetto di stoccaggio;
  • Il produttore possa richiedere il pagamento dell’aiuto in forma anticipata presentando una polizza fidejussoria pari al 110% dell’aiuto richiesto. L’eventuale richiesta di pagamento anticipato va indicata al momento del perfezionamento della domanda d’aiuto di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda, infine, i controlli:

  • I sei mesi di stoccaggio decorrono dalla data di perfezionamento della domanda d’aiuto;
  • È ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto al quantitativo ammesso. Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato pagamento dell’aiuto e l’incameramento della fidejussione in caso di pagamento anticipato;
  • È individuato in Agecontrol l’Organismo competente a svolgere i controlli e le verifiche sulla misura dello stoccaggio.

Seguiranno aggiornamenti non appena sarà diramata la circolare Agea in cui saranno indicati i termini per presentare la domanda per lo stoccaggio 2021.

Scarica il decreto.

 

 

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