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Promozione Ocm vino Paesi terzi, investimenti, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ma anche vendemmia verde e autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Con il decreto n. 249006 del 28 maggio 2021 il Ministero ha introdotto alcune ulteriori flessibilità in relazione alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alla misura della vendemmia verde, alla misura investimenti, nonché in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Mentre, con decreto n. 249034 del 28 maggio 2021, in relazione alla misura della promozione dei vini nei Paesi terzi, per tenere conto degli effetti delle misure adottate per il contenimento e la gestione della pandemia da Covid-19 e di alcune recenti novità normative introdotte dalla Commissione europea in materia di controlli e penalità.

Vigneti

Più precisamente, con riferimento alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti:

  • Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 luglio 2021, anziché al 31 maggio 2021;
  • Per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020, le Regioni e le Province autonome (PA) individuano il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, tenuto conto che il reimpianto deve avvenire comunque entro il periodo di validità della relativa autorizzazione. Tale periodo è fissato in modo da garantire che il pagamento del contributo possa avvenire entro il 15 ottobre 2023;
  • Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti la strategia o l’obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente;
  • Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai beneficiari che non hanno realizzato l’intera superfice oggetto della domanda di aiuto non si applicano le penalità previste dall’art. 10, commi 3, 4, 5 e 6 del DM n. 1411 del 3 marzo 2017.

Sempre con riferimento alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti segnaliamo che, con circolare n. 38017 del 24 maggio 2021 di AGEA Coordinamento (Allegato 3), sono state definite le modalità operative per l’attuazione della misura della Ristrutturazione e della riconversione dei vigneti (RRV) in sostituzione della precedente circolare di Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020.

Evidenziamo che - limitatamente alla campagna 2021/2022 – oltre al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto fissato al 15 luglio 2021, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, prima del 1° novembre 2021 per consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante.

Per quanto riguarda le domande di pagamento, il richiedente dovrà presentare la richiamata istanza secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale ai sensi del relativo bando regionale o provinciale, a seconda dei casi, e – comunque - entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dall’Ente istruttore.

A tal proposito, si rammenta che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata – ai fini della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

In ogni caso il termine per la conclusione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento finale deve essere compatibile con il termine finale per l’esecuzione dei pagamenti del 15 ottobre 2023.

Ricordiamo che la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari, che scende a 0,3 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro; infine, il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Poiché le Regioni e Province autonome adotteranno proprie determinazioni, si suggerisce – ad ogni buon conto - di fare sempre riferimento a quanto indicato nei rispettivi bandi di prossima emanazione.

Vendemmia verde

Con riferimento alla misura della vendemmia verde:

  • La medesima superficie vitata ammessa all’aiuto nella campagna 2020/2021, può accedere alla misura anche nella campagna 2021/2022;
  • Limitatamente alla campagna 2020/2021, il produttore presenta la domanda all’Organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2021;
  • Limitatamente alla campagna 2020/2021, i controlli previsti sono effettuati entro il 15 settembre 2021, anziché tra il 15 giugno e il 31 luglio. Le operazioni di vendemmia verde devono in ogni modo concludersi entro il 15 luglio 2021.

Investimenti

Con riferimento alla misura degli investimenti:

  • Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021, le Regioni e le PA, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere - una sola volta - la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo possa avvenire entro il 15 ottobre 2023;
  • Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, è consentito ai beneficiari apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti la strategia o l’obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente;
  • Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai beneficiari di contributi per la misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le penalità previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 3 del DM 911 del 14 febbraio 2017;
  • Sul piano generaleed in applicazione dell’art. 2, par. 1 del reg. UE n. 2021/374 se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto di investimenti approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. 
  • Negli altri casi(quindi nei casi diversi da quelli in cui ricorrono le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali), se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate. Per memoria, la disciplina previgente (l’art. 54, par. 1, del reg. UE n. 1149/2016) prevedeva che l’importo relativo all’aiuto fosse corrisposto al beneficiario solo qualora l’intera operazione o tutte le singole azioni che facevano parte dell’operazione oggetto della domanda di sostegno fossero state completamente realizzate e verificate. Si tratta, quindi, di una maggiore flessibilità da cogliere con favore perché si applica anche ai casi di esecuzione parziale di un progetto non motivata da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Impianti viticoli

Con riferimento alle autorizzazioni per gli impianti viticoli:

  • La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto in scadenza nel 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021;
  • I produttori che abbiano informato le autorità competenti entro il 28 febbraio 2021 della loro intenzione di non avvalersi dell’autorizzazione e di non voler beneficiare della predetta proroga di validità non sono oggetto di sanzioni amministrative di cui all’art. 69, comma 3 del TU vino;
  • I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto. L’autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2025.

Le richiamate novità hanno validità dal 1° gennaio 2021.

Promozione dei vini nei Paesi terzi

Con riferimento alla misura della promozione dei vini nei Paesi terzi:

  • Per l’annualità 2020/2021, qualora i beneficiari abbiano chiesto il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 28 febbraio 2022, anziché entro il 31 dicembre 2021 come inizialmente previsto;
  • Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2021, AGEA stipula i contratti con i soggetti beneficiari entro il 28 febbraio 2022 e le attività sono effettuate a decorrere dal 1° marzo 2022. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2022, qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2022.

Scarica decreto sulle proroghe Covid.

Scarica decreto termine attività.

Scarica nota Agea.

 

 

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