È in vigore da oggi, martedì 16 aprile, il decreto sull'enoturismo. La Gazzetta Ufficiale di ieri infatti riporta il testo del decreto del Ministro delle Politiche Agricole 12 marzo 2019 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica. Qui il testo integrale del provvedimento.
Il decreto, all’articolo 1, stabilisce che l’attività enoturistica è qualificata “attività agricola connessa”, ove svolta da un imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
All’articolo 2 fissa le condizioni minime per lo svolgimento, anche in relazione alle attività collaterali necessarie – ad esempio visite guidate, degustazioni, somministrazione di prodotti, anche elaborati in azienda – indicando anche che le regioni potranno attivare corsi di formazione e qualificazione degli addetti all’attività enoturistica: spetterà alle regioni il controllo e la vigilanza sull’attività enoturistica.
Infine il Ministero si riserva la potestà di definire le caratteristiche di un logo (articolo3) che gli enoturismi potranno utilizzare su base volontaria.
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